Art. 18.
(Vigilanza su settori particolari).

      1. Al difensore civico è affidato un peculiare potere di vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti, quali gli anziani, i minori, i portatori di handicap, i malati di mente, i reclusi, gli immigrati, al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.
      2. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni e le inefficienze riscontrate ed informando, nei casi di particolare gravità, l'opinione pubblica in ordine alle disfunzioni rilevate e ai rimedi proposti.